REACH: aggiornato l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
È stato pubblicato l’aggiornamento dell’allegato XIV del Regolamento REACH contenente le sostanze “estremamente preoccupanti” soggette ad autorizzazione.
Dodici nuove sostanze, infatti, sono state inserite nell'allegato XIV, che ora comprende 43 sostanze molte delle quali hanno rilevanza ambientale. L’ultima modifica dell’allegato risale ad agosto 2014.
Le sostanze “estremamente preoccupanti” (Substance of very high concern, SVHC) sono sostanze con le seguenti caratteristiche di pericolo (art. 57 del regolamento REACH):
- sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B, ai sensi del Regolamento CLP;
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), secondo i criteri dell’allegato XIII del regolamento REACH;
- le sostanze che perturbano il sistema endocrino e le sostanze con un livello di preoccupazione equivalente a quelle dei punti precedenti, identificate in base ad una valutazione caso per caso.
Il Regolamento REACH mira a garantire che i rischi derivanti dall'uso delle SVHC siano adeguatamente controllati e che le stesse siano progressivamente sostituite con alternative non pericolose.
Le sostanze riconosciute SVHC sono inserite nella lista delle sostanze candidate al processo di autorizzazione (Candidate List). Le SVHC possono essere, quindi, inserite nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del REACH). Le sostanze in allegato XIV non possono essere immesse sul mercato né utilizzate dopo una certa data, a meno che non venga concessa l’autorizzazione per un uso specifico, e si dimostri che questo può avvenire in condizioni di sicurezza.
Fra le sostanze incluse nell’allegato XIV ci sono 8 classificate tossiche per la riproduzione, due sostanze con proprietà cancerogene e PBT/vPvB e due interferenti endocrini.
L’ISPRA, insieme all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), è l'Istituto scientifico di riferimento per l’attuazione del Regolamento REACH in Italia. In questo senso svolge i compiti relativi alla valutazione dei rischi ambientali delle sostanze chimiche, in particolare partecipa alla definizione delle misure di gestione del rischio delle sostanze chimiche, fra queste l’autorizzazione.