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Valutazioni dell’ISPRA sul piano di controllo del muflone nel Parco nazionale dell’arcipelago toscano – Isola d’Elba

Nelle ultime settimane sono pervenute ad ISPRA da parte di associazioni animaliste toscane numerose note e proposte alternative relative agli interventi di controllo del Muflone in atto presso l’isola d’Elba, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Con la presente nota ISPRA intende quindi fornire alcuni chiarimenti in particolare sui criteri tecnico-scientifica adottati da ISPRA per la stesura dei pareri rilasciati su richiesta dell’Ente Parco.

Occorre premettere che l’origine della popolazione oggi presente nell’isola d’Elba deriva da immissioni realizzate per scopi venatori negli anni ottanta. Pertanto, la specie oggetto dell’intervento è alloctona per l’area di cui trattasi e il contesto insulare contribuisce a rendere più problematica la presenza della specie, anche in funzione delle interazioni con la componente antropica.

Si evidenzia che Ovies aries, entità che comprende il Muflone e in generale le pecore selvatiche, causa nel mondo impatti molto rilevanti sulla biodiversità, in particolare negli ambienti insulari. Da un’analisi comparata dei dati presenti nelle Liste Rosse dell’IUCN e nella banca dati IUCN Global Invasive Species Database emerge che questa specie causa a livello globale impatti su 189 specie minacciate di estinzione, tra le quali molti endemismi insulari. I rilevanti impatti causati a scala globale da questa specie alla biodiversità delle piccole isole sono legati alla storia naturale di questi ambienti, che si sono spesso evoluti in assenza di grandi erbivori e di predatori, e risultano pertanto particolarmente vulnerabili agli effetti della brucatura e del calpestio, che possono causare gravi danni alle specie vegetali e agli habitat naturali e concorrere a determinare fenomeni di erosione, con effetti indiretti anche su specie animali minacciate.

Sotto il profilo tecnico, l’eradicazione delle specie alloctone che determinano impatti sulla biodiversità, è un’azione espressamente prevista dalla “Strategia Nazionale per la Biodiversità” – approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ed è inoltre esplicitamente richiamata dalle “Linee guida per la prevenzione, l’introduzione e la mitigazione degli impatti della specie alloctone che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie” (“CBD Guiding Principles” adottati con Decisione VI/23 dalla VI Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione sulla Biodiversità, The Hague, 7-19 aprile 2002).

Per quanto attiene gli aspetti normativi nazionali, la legge 116/2014 e la successiva legge 221/2015 hanno stabilito che la gestione delle specie alloctone è finalizzata alla eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. A questa prescrizione fanno eccezione alcune specie/popolazioni, fra cui quelle di Muflone sardo, che in base al Decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite parautoctone (ossia introdotte prima del 1500).

Si rappresenta inoltre che le direttive di gestione suggerite da questo Istituto per la specie di cui trattasi prevedono che, al di fuori dell’areale sardo, il Muflone debba essere gestito in modo tale da scoraggiarne la diffusione, in particolare nelle aree in cui può entrare in competizione con specie di ungulati autoctoni, e rimuovendo tutti i nuclei di recente formazione (Linee Guida per la Gestione degli Ungulati – ISPRA 91/2013). Tali indicazioni sono mirate a prevenire o mitigare gli impatti che questa specie alloctona determina agli ecosistemi naturali.

Si ricorda che l’abbattimento del Muflone, è consentito anche all’interno dei parchi al fine di “ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco” (Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 4). Va anche evidenziato che, trattandosi di un Parco Nazionale, la normativa vigente non prevede che sia resa alcuna valutazione tecnica da parte di Ispra, valutazione che è stata richiesta invece dall’Ente Parco a questo Istituto, che ha ritenuto accettabili gli aspetti tecnici e le finalità del piano di controllo, condotto con tecniche selettive e che escludono effetti indesiderati su specie non-target.

A titolo informativo, si rappresenta inoltre che, ai sensi della citata Legge 11 febbraio 1992, n 157, art. 18, comma 1, il Muflone, con esclusione della popolazione sarda, è una specie cacciabile nel nostro paese. A livello nazionale, il Muflone è prelevato in regime di caccia in 23 province delle 42 in cui è presente (ISPRA, Banca Dati Ungulati 2010) e, nel territorio nazionale, si prelevano annualmente circa 2000 esemplari (1913 nel periodo 2009-2010; ISPRA, Banca Dati Ungulati).

Quanto all’uso di mangimi sterilizzanti si evidenzia che ad oggi non esiste alcuna formulazione sterilizzante somministrabile per via orale al fine di realizzare il controllo non cruento delle popolazioni di questa specie.

Per quanto riguarda il trasferimento degli animali in Sardegna e Corsica, in alternativa al controllo, si evidenzia che, in base alle “Linee guida per l’immissione di specie faunistiche” prodotte da ISPRA ed alle “Linee per le reintroduzioni ed altre traslocazioni a scopo di conservazione” (IUCN/SSC 2013), le traslocazioni a fini di conservazione possono risultare accettabili solo qualora esse si rendano necessarie per obiettivi di conservazione, non vi siano alternative a tali forme di intervento, e si escluda il rischio che le immissioni possano determinare impatti indesiderati che, nel caso del Muflone, sono anche rappresentati da possibili effetti sanitari e genetici sul Muflone sardo. Inoltre questa alternativa non risulterebbe compatibile con un’azione di eradicazione della popolazione presente nell’Arcipelago Toscano, perché un’eventuale traslocazione di esemplari dall’Arcipelago Toscano alla Sardegna richiederebbe un’attenta selezione dei soggetti da traslocare, sia in termini di rapporto classi di età e di sesso, sia assicurando l’idoneità genetica e sanitaria degli esemplari oggetto dell’intervento, potrebbe pertanto interessare una limitata porzione della popolazione e non risulterebbe compatibile con gli obiettivi di forte riduzione o eradicazione della popolazione nell'area.

Nota informativa (pdf 1 mb)