Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Riferimenti normativi del progetto SeOR Dati VIA

La progettazione del sistema SeOR Dati VIA nasce da diversi suggerimenti normativi.

L’ultima direttiva VIA 2014/52/UE recepita in Italia con il D.Lgs 104/2017, sulla scorta delle esperienze maturate negli ultimi anni di applicazione della VIA in Europa, mette a fuoco due esigenze sostanziali:

  • informazioni e dati territoriali e ambientali sempre più completi, controllati e facilmente verificabili
  • maggiore qualità complessiva dei SIA

In questa direzione si inquadra anche il collegamento, previsto ma non concretizzatosi, tra la direttiva VIA e la direttiva INSPIRE (Direttiva Europea 2007/2/CE) nata per garantire che le piattaforme di gestione dati di tutti gli Stati Membri fossero utilizzabili in un contesto pan-Europeo e superare i problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione e all’accessibilità dei dati ambientali.

Per quanto riguarda l’accessibilità/disponibilità delle informazioni/dati territoriali e ambientali, nella Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dedicata alla VIA,  si indica che al fine di garantire la completezza e la qualità dei SIA e degli altri elaborati necessari per la valutazione ambientale “il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione".

Inoltre con la Legge 132/2016 è stato istituito il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e tra i suoi compiti fondamentali spicca la “raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione”.

Anche le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale pubblicate nel maggio 2020, a proposito delle caratteristiche dei dati, precisano che “Il SIA deve tener conto delle indagini svolte, anche ai fini della progettazione, e delle conoscenze acquisite nell’ambito degli eventuali studi preesistenti, nell’ottica di evitare duplicazioni dei dati.

Inoltre si ricorda che l’attenzione a non duplicare dati, tenendo conto “dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea  o nazionale”, figura tra gli obiettivi della Direttiva VIA 2014/52/UE (art. 5 c. 1).