NO2 - Deroga all'applicazione dei valori limite
Secondo l’Articolo 22 delle Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, gli Stati membri possono chiedere una deroga all’applicazione dei valori limite, orario ed annuale, del biossido di azoto (NO2), in vigore dal 1°gennaio 2010.
Gli Stati membri che hanno notificato tale richiesta alla Commissione europea sono diciotto, di cui nove per entrambi i valori limite e nove per il solo valore limite annuale. La deroga è stata accordata nel 41% delle zone per il valore limite annuale e nel 38% delle zone per quello orario.
Nel presente studio sono analizzate le informazioni che l’Italia ha fornito alla Commissione al fine di ottenere il rinvio all’applicazione dei limiti (per 48 zone), in particolare il contributo transfrontaliero, nazionale e locale delle sorgenti emissive ai livelli di NO2, i provvedimenti adottati per il raggiungimento dei limiti e le conseguenti riduzioni in termini di emissioni. Infine sono presentati in modo sintetico gli argomenti oggetto delle obiezioni, sollevate dalla Commissione europea, alla notifica presentata dall’Italia.
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