Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Normativa vigente in materia di VIA

VIA e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico dell'Ambiente o Codice dell’ambiente)

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ha dato attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.

Le ultime modifiche importanti riguardano:

  • il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: recepimento della Dir. VIA 2014/52/UE;
  • il D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020: soppressione del Comitato Tecnico VIA;
  • il D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020: razionalizzazione delle procedure di VIA;
  • il D.L. 77/2021 semplificazioni convertito con L. 108/2021: accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, nuova disciplina della VIA e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC.

Il testo tratta delle tematiche di nostro interesse nella Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)Titolo III.

Gli allegati alla Parte II che riguardano la VIA e che illustrano quali sono le opere da sottoporre a VIA o i criteri/contenuti dello studio di impatto ambientale:

  • Allegato I bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC (ex art. 35 del decreto-legge n. 77 del 2021)
  • Allegato II- Progetti di competenza statale;
  • Allegato II bis - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
  • Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Allegato IV- Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Allegato IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 (allegato introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
  • Allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 (allegato così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)
  • Allegato VII - Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 (allegato così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)

All’interno della Parte seconda, Titolo I, si legge:

-Art. 4, punto 4b):

  1. b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c):

-Art. 5, Definizioni, punto C):

  1. c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
    popolazione e salute umana;
    biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
    territorio, suolo, acqua, aria e clima;
    beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
    interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

Al Titolo III  ritroviamo la definizione della procedura di VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, trasformata dalle modifiche dovute al D.Lgs. 104/2017 e ai Decreti Legge 2020-21:

  • 19 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
  • 20 Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA
  • 21 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
  • 22 Studio di impatto ambientale
  • 23 Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
  • 24 Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
  • 24-bis Inchiesta pubblica
  • 25 Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
  • 26 Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori
  • 27 Provvedimento unico in materia ambientale
  • 27-bis Provvedimento autorizzatorio unico regionale
  • 28 Monitoraggio
  • 29 Sistema sanzionatorio

All’Art. 25 Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA:

  1. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
  2. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
    a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
    a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; 
    b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
    c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Lo Studio di Impatto Ambientale

Lo Studio di Impatto Ambientale rappresenta il documento principale del procedimento di VIA e deve essere redatto conformemente all’ art. 22 e all'Allegato VII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  

Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
  2. b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
  3. c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
  4. d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
  5. e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
  6. f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una Sintesi Non Tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Le norme tecniche

Il  D.P.C.M. 27 dicembre 1988, il primo e longevo strumento che conteneva le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità, è stato abrogato nel 2017,  sostituito dall’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

Nella riunione ordinaria del 09/07/2019 il Consiglio SNPA ha approvato la proposta di Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale-Valutazione di impatto ambientale, pubblicata come Linee Guida SNPA n. 28/2020 che presenta uno strumento aggiornato per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.  Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’Allegato VII, e sono riferite a diversi contesti ambientali e diverse categorie di opere, con l’obiettivo di fornire indicazioni tecniche chiare ed esaustive.

Il documento SNPA è stato presentato dai suoi stessi autori in una serie di webinar nel Marzo 2021.