Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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Costi e tempistiche

Quanto costa la registrazione EMAS?

Le quote annuali di registrazione EMAS devono essere versate, tramite bollettino postale o bonifico bancario, sul conto intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza territoriale.
I codici IBAN delle Tesorerie Provinciali sono reperibili consultando questa pagina del Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria dello Stato.
L’IBAN da utilizzare è quello contraddistinto dalla sigla CP (competenze).
Il versamento fa effettuato sul capo XXXII – Capitolo 2594/02 delle entrate dello Stato con la seguente causale: “Diritti di partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica e altri introiti”.

Le quote annuali vengono stabilite dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit in base alla classificazione delle imprese (DM 18/4/2005 n. 19470) e, attualmente, sono le seguenti:

  • Euro 50,00 per le piccole imprese
  • Euro 500,00 per le medie imprese
  • Euro 1.500,00 per le grandi imprese

Le Organizzazioni pubbliche sono esentate dal pagamento della quota di registrazione.

Le quote si intendono per ogni numero di registrazione concesso e devono essere versate per ogni anno di validità della dichiarazione ambientale. È anche possibile versare la quota relativa ai tre anni di validità della Dichiarazione Ambientale in un’unica soluzione.

Quanto tempo occorre per completare l’iter di registrazione o di rinnovo?

La registrazione o il rinnovo vengono concessi a valle di una istruttoria tecnico-amministrativa condotta dai tecnici ISPRA che dovranno verificare la rispondenza sia dei requisiti amministrativi (pagamento quote, invio aggiornamento annuale nei tempi di validità della registrazione, …) sia dei requisiti tecnici come richiesti dal Regolamento EMAS (correttezza della procedura di verifica, assenza di reclami, eventuali incidenti ambientali, utilizzo degli indicatori, analisi della dichiarazione ambientale, …).

Queste verifiche richiedono inevitabilmente dei tempi di esecuzione congrui, che ISPRA ha comunque cercato di ridurre, sempre garantendo l’affidabilità e la credibilità del sistema.

Nel caso di prima registrazione (o estensione ad un nuovo sito), come richiesto dall’art. 13 del Regolamento EMAS, deve essere accertata l’assenza di violazioni alla normativa ambientale. Questo implica la consultazione delle ARPA/APPA competenti territorialmente che dispongono di 90 giorni di tempo per fornire le informazioni richieste. In caso di violazioni, i tempi possono aumentare considerevolmente.

Quando, invece, si tratta di rinnovi, fatte le dovute eccezioni, le ARPA/APPA non vengono coinvolte ed i tempi sono conseguentemente dimezzati.

Terminata l’istruttoria, ISPRA trasmette le risultanze al Comitato Ecolabel Ecoaudit che delibera sulla registrazione o il rinnovo richiesti. Il Comitato si riunisce ogni 30-40 giorni, il che potrebbe contribuire ad allungare i tempi di attesa.

Per quanto sopra, è impossibile stabilire con precisione le tempistiche necessarie, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare le istruttorie. Questo aspetto va certamente tenuto in considerazione dalle organizzazioni, laddove prevedano campagne pubblicitarie o partecipazioni a gare in cui viene richiesta la registrazione EMAS.