Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica
E’disponibile una guida alla compilazione delle varie sezioni dell’allegato 5?
Si, fino a fine maggio 2016 sarà disponibile la guida alla compilazione delle sezioni del modulo sul Portale dell’Istituto sezione facendo click sul seguente link.
Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica
Tale Guida non sarà più disponibile, a far data dal primo giugno 2016, perché sostituita dalle Guide operative per l’utilizzo del sistema di invio telematico della Notifica attualmente disponibili ai seguenti link:
"Guida utente per l’accreditamento al sistema di invio notifiche web SEVESO III.0"
“Guida utente all’applicazione SEVESO III.0 – Sistema di comunicazione notifiche”
Per una notifica di dismissione è necessario compilare tutte le sezioni?
L’articolo 13, comma 7, del D. Lgs 105/2015 prevede al punto c), anche per i casi di chiusura definitiva dello stabilimento o di sua dismissione, l’aggiornamento preventivo della notifica e di tutte le sezioni informative di cui all'allegato 5. Pertanto, il gestore che intende dismettere il suo stabilimento dovrà compilare tutte le sezioni del Modulo di allegato 5, fornendo indicazioni coerenti con l’assetto dello stabilimento alla data riportata nella sezione C e indicando nella parte relativa alla motivazione della notifica (punto 4 della sezione A2) la causale dell’invio che, tenuto conto del caso specifico, sarà “dismissione”.
Si rammenta che anche per questo caso è dovuta la corresponsione della tariffa corrispondente.
Nel caso in cui non sia stato predisposto il PEE, per uno stabilimento di soglia inferiore, sussiste l'obbligo della valutazione di cui alle sezioni L e M dell'allegato 5? Nel caso sussista tale obbligo, la relativa analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno da parte dal gestore devono essere condotte secondo quali criteri o linee guida?
L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L - Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M - Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.
Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.
Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.
Le zone di danno indicate nella sezione M corrispondono a quelle identificate nel DPCM 25/02/2005?
Le zone I, II e III di cui alla sezione M sono definite nel DPCM 25/2/2005 e devono essere estratte, di norma, dal Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora predisposto, dal Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore; quest’ultima specificazione intende ricoprire il caso di stabilimenti di fascia superiore con Rapporto di sicurezza non approvato o, appunto, quello degli stabilimenti di fascia inferiore.
Se si deve procedere all’aggiornamento dei dati di una sezione informativa della notifica presentata ai sensi dell’abrogato D. Lgs 334/99, pur non avendo ancora presentato la notifica ai sensi del D. Lgs 105/2015, si deve corrispondere la tariffa in misura integrale in base alla propria classe di appartenenza?
La tariffa da versare per le verifiche di cui all’articolo 13 comma 9 del D. Lgs 105/2015, nel caso in cui si tratti della prima notifica inviata ai sensi del medesimo decreto, è la tariffa integrale corrispondente alla classe di appartenenza dello stabilimento definita con le modalità di cui all’Allegato I.
Qualora all’interno dello stabilimento vengano utilizzate per una singola categoria di sostanze pericolose, un numero elevato di sostanze differenti per composizione ma con identica tipologia di pericolo, e tali sostanze non siano sempre presenti all’interno dello stabilimento/deposito ma varino durante il corso dell’anno a seconda delle richieste di mercato, è possibile indicare in tabella 1.1 della Sezione B solo le sostanze più significative per singola categoria (con l’indicazione dei quantitativi massimi totali per la categoria), o occorre l’elenco dettagliato di tutte le sostanze potenzialmente presenti nello stabilimento/deposito appartenenti alla medesima categoria?
Possono essere non indicate nella notifica (ad es. nella tabella 1.1 del Quadro 1 o nella tabella similare del Quadro 2) quelle sostanze pericolose, in quanto appartenenti ad una categoria della parte 1 o ad un gruppo della parte 2, che in base agli esiti delle valutazioni di sicurezza effettuate e documentate dal gestore non sono però in grado di generare un incidente rilevante. Devono essere indicate tutte le sostanze significative presenti o potenzialmente tali all’interno dello stabilimento con i relativi quantitativi massimi avendo cura di controllare che la somma dei quantitativi delle sostanze di dettaglio sia uguale al totale di ciascuna categoria. Si tenga conto del fatto che l’onere dell’inserimento delle sostanze nell’applicativo web “SEVESO III.0 – Sistema Comunicazione Notifiche” disponibile all’indirizzo:
https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/
vale solo per il primo inserimento (prima notifica) perché poi gli aggiornamenti successivi consisteranno solo nell’aggiunta/eliminazione delle sostanze indicate nella prima notifica e nella variazione dei loro quantitativi dal momento che il sistema ripropone all’utente tutti i dati dell’ultima notifica inviata. Tuttavia, con le opportune attenzioni del caso, è anche possibile indicare, ad esempio, in corrispondenza di una riga della tabella 1.1 del Quadro 1 non una singola sostanza, ma un insieme di sostanze, indicandone i nomi e il quantitativo massimo.
Quale software è necessario utilizzare per poter ricavare dei file georeferenziati da allegare alla notifica, come richiesto in sezione E?
È sufficiente allegare alla notifica un qualsiasi file purché sia vettoriale e georeferenziato nel sistema WGS 84. (file vettoriali in formato shapefile, ma anche dwg, dxf o kmz). Il file vettoriale deve contenere il poligono dei confini di stabilimento nonché i poligoni dei confini delle unità/impianti dove sono presenti le sostanze pericolose, nel caso esista una suddivisione in unità logiche. Se proprio non si vuole utilizzare alcun software specifico è possibile scaricare dalla rete Google Earth, digitalizzare i perimetri e inviarli in formato kmz. Sulla guida tecnica scaricabile dal sito ISPRA al link:
http://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/allegato5_Guida_24nov2015_def.pdf
è descritta la procedura sia per digitalizzare i poligoni in formato kmz, sia per acquisire le coordinate dei punti sorgente degli eventi incidentali espresse in gradi decimali WGS84.
L’aspetto importante da tener presente è che gli identificativi dei poligoni degli impianti/depositi indicati nella planimetria in formato pdf siano coerenti con quelli riportati nel file vettoriale.
In caso di rilascio di inquinanti o sostanze pericolose in reti fognarie, all’interno della tabella della sezione M quali campi si devono compilare?
L’ipotesi di rilascio in acque sotterranee da rete fognaria presuppone carenze d’integrità del sistema fognario. In tal caso si avrebbe a che fare con una sorgente di rilascio lineare (la condotta fognaria) per la quale andrebbero calcolati, per ogni punto, il tempo di arrivo in falda (verticale) ed il tempo di arrivo (orizzontale) ad un corpo idrico superficiale, se questo è presente ed è in continuità idraulica con la falda, a cui si somma il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti.
Pertanto, in sezione M andranno compilati i seguenti campi:
-Scenario di rilascio- in fase liquida -acque sotterranee se il danno è limitato alla matrice acque sotterranee ed esce dai confini dello stabilimento;
- Scenario di rilascio indiretto- in fase liquida -acque superficiali se il danno interessa anche un corpo idrico superficiale esterno in continuità idraulica con la falda.
Se è un tipo di rete fognaria che non passa attraverso un impianto di trattamento e che scarica su corpo idrico superficiale come fiume, mare, canale ecc., (si veda ad esempio una rete dedicata alla raccolta delle acque pluviali) si può provare a stimare quanto tempo impiega una ipotetica sostanza pericolosa ad arrivare al punto di scarico attraverso la condotta fognaria (prendendo come riferimento come sorgente di rilascio indiretta i pozzetti di raccolta o caditoie più vicini alla sorgente di rilascio diretta), a cui va sommato il tempo necessario per provocare conseguenze/danni rilevanti all’ambiente.
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:
- Scenario di rilascio diretto in fase liquida, acque superficiali, con conseguenze ambientali all’esterno.
Se è un tipo di rete fognaria che scarica su un collettore fognario esterno il confine dello stabilimento collegato ad impianto di trattamento, è possibile stimare i tempi di arrivo al collettore fognario e da questo al depuratore. A questo punto le ipotesi possono essere molteplici e dipendono dalla capacità del depuratore di trattenere il rilascio (non escludendo poi i danni al depuratore stesso).
Pertanto, in sezione M andrà compilato il seguente campo:
- Scenario di rilascio diretto in fase liquida in acque superficiali con conseguenze ambientali all’esterno.