Sistema Tariffario – Notifiche di cui all’articolo 13
L’articolo 30 del D.Lgs.105/2015 introduce e disciplina, attraverso l’Allegato I, le modalità anche contabili e le tariffe a carico dei gestori da applicare anche in relazione alla gestione dell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e della banca dati di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.
In particolare, il comma 9 dell’articolo 13 del D.Lgs 105/2015 affida all’ISPRA il compito di verifica delle informazioni contenute nella Notifica, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, da effettuarsi con oneri a carico dei gestori.
I gestori sono tenuti pertanto a versare prima dell’invio della Notifica gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al decreto 105/2015 in funzione della categoria di appartenenza.
Tabella IV– Appendice 1 dell’allegato I al D. Lgs. 105/2015 |
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TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E CONFORMITA’ DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN INCIDENTE RILEVANTE, NONCHÉ ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 2, LETTERA E) |
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Categoria di stabilimento |
Tariffa |
Classe 1 |
126,30 euro |
Classe 2 |
168,40 euro |
Classe 3 |
210,50 euro |
Classe 4 |
294,70 euro |
Classe 5 |
378,90 euro |
Ai fini della determinazione della categoria e della relativa tariffa fanno fede le informazioni contenute nella sezione A2 trasmesse dal gestore col modulo di Allegato 5.
Le tariffe riportate nella tabella IV in appendice 1 dell’allegato I al decreto si applicano:
- in misura integrale in occasione della prima notifica
- in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di allegato 5 del D.gs.105/2015 effettuati ai sensi dell’art.13 comma 7 del decreto.
N.B.Per gli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o più delle sezioni F, G e N del modulo di Allegato 5,non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.
Gli importi dovuti devono essere versati dai gestori degli stabilimenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, prima dell’invio della documentazione di cui all’art.13, secondo una delle seguenti modalità:
- tramite versamento o bonifico bancario al seguente IBAN: IT 02F 01000 03245 348 0322592 25
- tramite versamento su bollettino postale su conto corrente n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale di Roma
- tramite pagamento per via telematica sul portale PagoPA accessibile tramite il link https://pagopa.minambiente.it/it/notifiche-seveso previa acquisizione dell’ID Notifica assegnata dal Portale ISPRA per l’invio telematico delle notifiche
La causale dovrà necessariamente riportare il codice fiscale del versante, il codice ministeriale dello stabilimento indicato in notifica (solo se trattasi di stabilimento già in Seveso) e l’ID notifica assegnata dal portale Seveso III.0, mediante la seguente dicitura:
“Versamento ex art. 13 D.Lgs. 105/2015: stab. ID …; Notifica ID …; CF gestore ….”.
Il gestore è tenuto ad allegare alla Notifica, inviata tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente, l’evidenza informatica (comprensiva necessariamente del numero di CRO - Codice Riferimento Operazione) attestante l’avvenuto pagamento della tariffa dovuta o la quietanza in originale.
In caso di manifestate difficoltà, debitamente motivate, a produrre la suddetta evidenza informatica, ad es. a causa di indisponibilità della distinta di pagamento poiché il pagamento viene effettuato da un intermediario della sede centrale dello stabilimento a mezzo di sistemi informatizzati, sarà possibile avvalersi di una apposita autodichiarazione, a firma del gestore, che riporti necessariamente le informazioni in parola.
Si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 13 comma 9 e del 5.3 dell’allegato I del D.lgs. 105/2015, la notifica non viene considerata validamente presentata dal gestore se ad essa non viene allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tariffa dovuta ad ISPRA per le verifiche da essa effettuate