Accesso civico
Il D.lgs. n. 33/2013 così come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016 ha introdotto due nuove tipologie di accesso ovvero:
L’accesso civico semplice consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione. Per l'esercizio dell'accesso civico non è richiesta alcuna legittimazione soggettiva in capo al richiedente.
L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016. Per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato non è richiesta alcuna legittimazione soggettiva in capo al richiedente.
Si evidenzia che l’accesso civico NON SOSTITUISCE il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. 241/90 e s.m.i. che può essere esercitato da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’Istituto pubblica semestralmente il registro degli accessi contenente l’elenco di tutte le richieste di accesso ai documenti, informazioni e dati presentate dagli utenti.
Per maggiori informazioni relative al diritto di accesso ai documenti, informazioni e dati si rimanda alla pagina dedicata.
Per maggiori informazioni su accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 è possibile consultare la delibera ANAC n. 1309 del 29 dicembre 2016
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott. Marco Amanti
anticorruzione@isprambiente.it
tel. 06.5007.1
Data di ultimo aggiornamento: 23/05/2024