Accesso civico semplice
Il diritto di accesso civico semplice, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 97/2016, prevede l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati e ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa.
Sono oggetto di pubblicazione obbligatoria i documenti/dati/informazioni indicati nell’Allegato n. 1 della delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Le richieste di accesso civico semplice devono essere presentate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), per il tramite dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Istituto, utilizzando l’apposito form on line oppure scaricando il seguente modulo.
In caso di ritardo o mancata risposta ovvero diniego totale o parziale, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, c. 9-bis, della l. 241/90, il Direttore generale dell’Istituto, compilando il medesimo form oppure scaricando l’apposito modulo.
Direttore Generale
dott.ssa Maria Siclari
segreteria.direzione@isprambiente.it
Tel 06 5007.1
Data di ultimo aggiornamento: 23/05/2024