Verificatori Ambientali singoli
Il Verificatore Ambientale (VA) è chiamato a valutare l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) nel conseguire gli obiettivi fissati, accertando e garantendo che i dati riportati nella dichiarazione ambientale siano attendibili ed esaurienti rispetto a tutti i problemi ambientali rilevanti dell'organizzazione.
Per poter operare, il VA singolo deve essere abilitato, cioè devono essergli riconosciute formalmente la competenza, l'indipendenza e la capacità, requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 1221/09.
L'abilitazione è concessa con riferimento alla codifica NACE (classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), quindi può essere limitato a specifici settori di attività e/o alla dimensione e complessità dell'organizzazione da verificare.
Possono richiedere l'abilitazione i singoli professionisti che potranno operare in modo autonomo. L'abilitazione consente ai VA di svolgere la loro attività in tutti gli stati membri della UE e dell'EEA (European Economic Area).
La "Procedura per l'abilitazione e la sorveglianza dei Verificatori Ambientali singoli" (pdf, 589 Kb) fissa i requisiti e le modalità per l'abilitazione dei singoli professionisti.
Il processo di abilitazione consiste nella verifica dei requisiti e dei criteri definiti dall'Organismo di Abilitazione (per l'Italia il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia) e prevede diverse fasi, ognuna delle quali deve concludersi con un esito positivo prima di procedere a quella successiva.
L'istruttoria tecnica per l'abilitazione e/o per l'estensione della sua portata (in relazione ai codici NACE) è condotta dall'ISPRA che svolge altresì una sorveglianza periodica sulle attività dei verificatori ambientali abilitati in Italia e su quelli che si notificano da altro Stato membro dell'UE.
Verificatore ambientale notificato abilitato alle verifiche individuali
Per Verificatore Ambientale "notificato" si intende un singolo professionista abilitato in uno dei paesi dell'Unione Europea, che intende effettuare la convalida di dichiarazioni ambientali di organizzazioni operanti sul territorio di un altro Stato. Il Regolamento EMAS prevede, in questo caso, che il Verificatore, notifichi - con almeno quattro settimane di anticipo – tale attività di verifica e convalida all'organismo di abilitazione dello Stato membro in cui intende operare. La notifica è comunicata prima di ogni nuova verifica.
A tali fini, il Comitato ha approvato una specifica “Procedura per la sorveglianza dei verificatori notificati” tradotta in lingua inglese.
Notified verifiers performing EMAS verification individually
A notified (individual) verifier is a natural person licensed in one EU Member State who intends to perform EMAS verification and validation activities in another state. In such case, the start of the activity shall be notified by the verifier, at least 4 weeks in advance, to the Licensing Body of the Member State where the verification is carried out. The notification shall be provided before each EMAS verification and validation activity.
For the purpose of notifications in Italy, the National Licensing Body has issued a specific “Procedure for the supervision of environmental verifiers licensed in other EU Member States and performing EMAS verification and validation activities individually”.