Verificatori Ambientali
La credibilità della certificazione è basata sull'esistenza di una serie di regole di riferimento condivise ed il sistematico controllo indipendente del rispetto delle stesse ai vari livelli. Anche il Regolamento EMAS prevede una struttura analoga ed affida agli Stati Membri l'onere di istituire organismi di accreditamento/abilitazione dei verificatori ambientali e di stabilire regole per la relativa concessione dell'accreditamento/abilitazione con riferimento ai principi elencati al Capo VI del Regolamento stesso. L'accreditamento/abilitazione è, quindi, basato su regole comuni all'interno dell'UE che vengono periodicamente verificate in attività di peer review, ossia verifica sul funzionamento di un organismo da parte di un gruppo di rappresentanti di altri organismi di accreditamento/abilitazione.
Il Verificatore, elemento cardine della trasparenza e credibilità dello schema EMAS, può essere sia un'organizzazione sia un singolo professionista e si differenzia dal consulente e/o dal revisore ambientale, in quanto indipendente rispetto all'organizzazione sulla quale effettua le attività di verifica del sistema di gestione ambientale e di convalida della dichiarazione ambientale. Anche il consulente ed il revisore sono due figure chiave per EMAS, pertanto il Comitato promuove la qualifica dei corsi di formazione delle relative figure professionali che operano nell'ambito dei regolamenti comunitari EMAS ed Ecolabel.
Dal 01/gen/2014 l’accreditamento e la sorveglianza dei Verificatori (Organizzazioni) sono di competenza dell’Ente Nazionale di Accreditamento (Accredia), mentre il sistema di abilitazione dei Verificatori Singoli è rimasto in capo al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, che si avvale dell'ISPRA per gli aspetti tecnici di competenza.