Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca

Tematica “Rumore”

Il flusso “rumore” (“noise”) è dovuto in ottemperanza alla direttiva 2002/49/CE (Environmental Noise Directive- END), relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale. Questa direttiva mira a definire un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre in via prioritaria gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dovuti all’esposizione al rumore ambientale. Il principale obiettivo è di ridurre progressivamente l’insieme di popolazione esposta a determinati livelli di rumore ritenuti dannosi.

In ambito nazionale, la direttiva END è stata recepita mediante il D.lgs. n. 194/2005 - Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

La direttiva END introduce i seguenti indicatori di rumore:

  • L den (indicatore di rumore giorno-sera-notte) per il disturbo generale;
  • L night (indicatore di rumore notturno) per i disturbi del sonno.

Non esiste una rete di monitoraggio territoriale, intesa come attività di misura in situ che continua nel tempo.

Il Ministero italiano per la Transizione Ecologica (MiTE) è responsabile per la rendicontazione dei dati richiesti dalla direttiva END alla Commissione Europea (CE).

ISPRA assicura il supporto tecnico e scientifico, ove richiesto dal MiTE. Attualmente ISPRA svolge attività di supporto nel coordinamento dei tavoli tecnici dedicati allo sviluppo di proposte normative in attuazione del D.Lgs 42/17, per l'armonizzazione della normativa nazionale con quella europea, in materia di inquinamento acustico.

ISPRA non partecipa alle attività di gestione e rendicontazione del flusso dati richieste dalla direttiva END.

Dalla raccolta alla trasmissione dei dati

L’articolo 7 del D.lgs. 194/2005, Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora MiTE), disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni dalle Autorità competenti al Ministero per la Transizione ecologica (MiTE) e da questo alla Commissione Europea.

  • L’autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture oppure le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto   o   delle   relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti, raccolgono i dati richiesti, li elaborano e li trasmettono alle Regione / Provincia Autonoma di competenza;
  • Secondo la tipologia del dato richiesto, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto   o   delle   relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti trasmettono direttamente al MiTE i dati elaborati;

In seguito ad una fase di verifica di congruenza dei dati forniti, il MiTE li comunica alla Comissione Europea (CE) attraverso la piattaforma ReportNet dell’Agenzia europea per l’Ambiente (EEA).